Con l’emanazione del Reg.(UE) n.1169/2011 (1), il legislatore persegue l’obiettivo di fornire ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale (2), le basi per effettuare delle scelte consapevoli assicurando nel contempo una facile comprensione delle informazioni presentate. In questo contesto si inseriscono le disposizioni normative che disciplinano la dichiarazione nutrizionale che, con la pubblicazione di questo atto normativo, ha subito una revisione sostanziale nelle modalità di presentazione rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente. L’argomento si è dimostrato da subito complesso e, per alcuni aspetti, ancora in via di definizione; la Commissione infatti, da un lato mantiene la possibilità di disciplinare certi ambiti mediante la pubblicazione di atti delegati, dall’altro si propone di facilitare e organizzare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, se stessa e le parti interessate su specifici argomenti oggetto del regolamento e di emanare una serie di linee guida interpretative per poter rispondere ai dubbi degli operatori del settore. La definizione di dichiarazione nutrizionale (o etichettatura nutrizionale) si ritrova nell’allegato I del Reg.(UE) n.1169/2011 (di seguito “regolamento” o “regolamento FIC”) e dalla sua lettura emerge chiaramente come non si debba confondere con quella di “indicazione nutrizionale” rubricata nel Reg.(CE) n.1924/2006.
Entrata in vigore
L’articolo 9 del regolamento inserisce la dichiarazione nutrizionale tra le indicazioni obbligatorie da riportare negli alimenti, salvo alcune eccezioni. Tale disposizione diverrà applicabile a decorrere dal 13 dicembre 2016; gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data, e che non soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera l (obbligo della dichiarazione nutrizionale), possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Nei casi in cui la dichiarazione nutrizionale venga fornita su base volontaria deve rispondere ai requisiti previsti dagli articoli da 30 a 35 del regolamento.
Campo di applicazione ed esclusioni
A norma dell’articolo 29 del regolamento, le disposizioni normative inerenti la dichiarazione nutrizionale non vengono applicate agli alimenti che sono disciplinati dalla Dir.2002/46/CE relativa agli integratori alimentari e dalla Dir.2009/46/CE relativa alle acque naturali. Inoltre si applicano fatto salvo il Reg.(UE) n.609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso; ciò significa che, laddove norme verticali (specifiche) intervengano a disciplinare queste categorie di alimenti, esse prevarranno sulle disposizioni (orizzontali) previste dal regolamento FIC. Inoltre, per evitare oneri eccessivi agli operatori del settore alimentare il legislatore ha ritenuto opportuno esonerare alcune categorie di alimenti dall’obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale obbligatoria, laddove in particolare si tratti di prodotti non trasformati, prodotti per i quali le informazioni nutrizionali non siano un fattore determinante per la decisione di acquisto dei consumatori e infine prodotti la cui confezione è troppo piccola, a meno che tale obbligo non sia previsto da altre norme specifiche. Gli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale sono elencati nell’allegato V del regolamento. Nelle Questions & Answers (Q&A) pubblicate a giugno 2014 (3) la Commissione ha meglio precisato, con esempi, le categorie di alimenti che possono oppure non possono essere esentate da questo obbligo. Infine, il vigente quadro normativo mantiene inalterata la necessità di riportare una dichiarazione nutrizionale qualora in etichetta sia presente un claim nutrizionale ai sensi del Reg.(CE) n.1924/2006.
Modalità di presentazione
Il regolamento fissa anche in modo ben preciso le modalità con cui devono essere presentati i dati nella dichiarazione nutrizionale. Innanzitutto è obbligatorio riportare le seguenti indicazioni: il valore energetico (energia) da esprimere in kJ e in kcal, le quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
Tali informazioni possono essere integrate, se del caso, con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, i sali minerali e le vitamine elencati all’allegato XIII (parte A punto 1) e presenti in quantità significativa. Di norma, per decidere cosa costituisce una quantità significativa dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti valori: il 15% dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 dell’allegato per 100 g o
100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande; il 7,5% di detti valori nel caso delle bevande, oppure il 15% dei valori di riferimento specificati per porzione se l’imballaggio contiene una sola porzione.
Nei casi in cui il contenuto di sale sia dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nell’alimento, come ad esempio nel latte, è possibile riportare tale dicitura immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.
I dati devono figurare nello stesso campo visivo, in un formato chiaro e seguendo l’ordine di elencazione dei nutrienti stabilito nell’allegato XV del regolamento. Eventuali nutrienti non contemplati nell’allegato devono essere dichiarati nelle immediate vicinanze della tabella, ma non possono essere inclusi nella dichiarazione, che pertanto si presenta con un formato “chiuso”, ossia non modificabile rispetto a quanto indicato nel regolamento.
In caso lo spazio a disposizione non sia sufficiente per inserire il formato tabulare è possibile riportare la dichiarazione in formato lineare. I dati vanno espressi per 100 g o per 100 ml utilizzando le unità di misura indicate nell’allegato XV. Qualora siano presenti vitamine e minerali devono essere espressi anche quali percentuali dei rispettivi valori nutritivi di riferimento (VNR) fissati nell’allegato XIII A. In aggiunta, è possibile riportare i dati relativi agli altri nutrienti esprimendoli in percentuale rispetto alle assunzioni di riferimento (AR) fissate nell’allegato XIII B, in questo caso però, nelle immediate vicinanze della dichiarazione dovrà figurare la dicitura “assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)”. Se per un determinato nutriente, ad esempio le fibre, il consumo di riferimento non è elencato nell’allegato, non sarà possibile riportare il rispettivo valore percentuale.
Si può quindi notare che, a differenza di quanto previsto dalla normativa previgente, le RDA (Recommended Daily Allowances) sono state sostituite dai VNR, inoltre non è più possibile fare riferimento in etichetta ai valori giornalieri di riferimento o GDA (Guideline Daily Amounts) poiché, secondo un parere espresso nel documento Q&A della Commissione (4), a questi ultimi verrebbe attribui- to un significato che, a differenza delle AR, sottintende un consiglio nutrizionale esprimendo un valore riferito al consumo giornaliero. In ogni caso, qualora si utilizzino gli acronimi VNR e AR è necessario prevedere l’inserimento di una frase che ne spieghi il significato al consumatore.
Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria, è consentito ripetere alcune informazioni, nel campo visivo principale, in modo tale da permettere ai consumatori di vedere facilmente le informazioni nutrizionali salienti al momento dell’acquisto degli alimenti. Tuttavia al fine di non confondere il consumatore è possibile ripetere o il solo valore energetico, oppure il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
I dati possono essere espressi anche per porzione e/o per unità di consumo, purché essa sia facilmente riconoscibile dal consumatore e a condizione che sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio.
Ad oggi non esiste un riferimento armonizzato e condiviso che indichi per ciascuna categoria di alimenti l’esatta quantità che costituisce la porzione. In genere l’unità di consumo deve essere facilmente riconoscibile dal consumatore e si definisce come un’unità che può essere consumata individualmente; pertanto un’unità di consumo non corrisponde necessariamente ad una porzione. Per una tavoletta di cioccolata, ad esempio, l’unità di consumo potrebbe essere un quadrato, mentre una porzione ne può comprendere più di uno (4).
Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all’alimento così com’è venduto. Se del caso, tali informazioni possono riguardare l’alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo. Tuttavia, qualora in etichetta siano riportate delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, è bene notare che, ai sensi del Reg. (CE) n.1924/2006 (articolo 5 punto 3), esse si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante.
Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo: “può contenere quantità trascurabili di …” riportata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.
Il regolamento prevede poi disposizioni specifiche per le bevande alcoliche e gli alimenti non preimballati.
Tuttavia ci sono anche degli altri casi che, pur non esplicitamente citati nel regolamento, andrebbero tenuti in considerazione. Ad esempio, gli integratori alimentari rivolti a chi pratica attività sportiva, nei quali la dichiarazione nutrizionale potrebbe esercitare un ruolo utile per orientare correttamente la scelta dei consumatori, dal momento che per la loro composizione questi prodotti non hanno un apporto energetico e nutritivo ininfluente nella dieta (5); oppure gli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare tra cui si annoverano, tra gli altri, i prodotti destinati ai bambini nella prima infanzia e gli alimenti a fini medici speciali. Nel primo caso, ad esempio, nella stesura della dichiarazione nutrizionale andranno tenuti in considerazione i valori di riferimento rubricati nelle norme specifiche mentre, nel secondo, andrà vagliata la destinazione d’uso del prodotto. Sovente infatti il medico, per poter prescrivere adeguatamente l’alimento, necessita di avere a disposizione dati quali il contenuto di sodio o di proteine equivalenti che pertanto, sulla base di preventive valutazioni caso per caso, potranno essere riportati al di fuori della dichiarazione nutrizionale, a condizione che le informazioni fornite siano veritiere, dimostrabili e non inducano in errore il consumatore.
Calcolo
I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:
– dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante,
– del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure
– del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti ed accettati.
A tale scopo può tornare utile la consultazione delle schede tecniche delle materie prime, di banche dati riconosciute (quali ad esempio: INRAN, CIQUAL, USDA) o l’impiego di software dedicati. La norma prevede che i valori indicati nella dichiarazione nutrizionale siano i “valori medi” così come definiti nell’allegato I del regolamento, ossia: i valori che rappresentano meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo.
I dati dichiarati scaturiscono quindi da una serie di valutazioni che ciascun operatore deve compiere e di cui è responsabile. Procedere ad un periodico monitoraggio dei valori nutrizionali sulla base del quale definire una propria banca dati aziendale potrebbe quindi essere utile per valutare l’incidenza delle fluttuazioni dovute anche alla stagionalità degli ingredienti utilizzati.
La norma prevede che il valore energetico sia determinato utilizzando i coefficienti di conversione elencati nell’allegato XIV. Tra le voci rilevanti ai fini del calcolo dell’energia, ne troviamo alcune la cui dichiarazione è facoltativa o non prevista quali ad esempio le fibre, i polioli, il salatrim, l’alcol (etanolo) e gli acidi organici che, qualora presenti nella formulazione, devono essere comunque considerati al fine del calcolo. In questo contesto si inseriscono anche le definizioni riportate nell’allegato I leggendo le quali appare evidente come, ad esempio, qualsiasi composto azotato (amminoacidi, polivinilpirrolidone, ecc.) concorrerà al computo delle proteine totali così come qualsiasi fonte di sodio, una volta moltiplicata per il fattore 2,5, verrà tradotta in sale. È quindi molto importante sia una valutazione accurata delle metodiche analitiche da impiegare in funzione della composizione teorica del prodotto, sia un’interpretazione critica dei risultati in quanto, ad esempio, l’adozione di una metodica analitica non appropriata potrebbe portare ad annoverare gli acidi grassi a corta catena tra i carboidrati che vengono determinati per differenza e non tra i grassi. Generalmente ci si deve rivolgere a laboratori accreditati che adottino metodi validati ed ufficialmente riconosciuti. Anche in questo caso è possibile fare riferimento alle linee guida della Commissione, dove disponibili, come ad esempio quelle pubblicate nel dicembre 2012 relative ai metodi di analisi delle fibre come orientamento per le autorità di controllo e gli OSA (6). Indipendentemente dal metodo adottato per compilare la dichiarazione nutrizionale, gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) devono agire in buona fede per assicurare quanto più possibile l’esattezza dei dati; inoltre è opportuno che conservino la documentazione che ha portato ad effettuare determinate scelte dal momento che, in caso di controlli, l’autorità potrebbe richiedere ai fabbricanti di giustificare il motivo di eventuali discrepanze tra dato analitico e dato dichiarato e di fornire precisazioni a riguardo.
Tolleranze
A causa di variazioni naturali e/o legate alla produzione e allo stoccaggio degli alimenti, il contenuto delle sostanze nutritive può subire delle variazioni rispetto a quanto indicato in etichetta ma queste variazioni non devono essere tali da indurre in errore il consumatore. Per tale ragione nel dicembre 2012 la Commissione ha emanato una linea guida (7) che, pur non avendo valore giuridico, è volta a fornire alle autorità di controllo degli stati membri e agli operatori del settore alimentare orientamenti in materia di tolleranze applicabili ai fini dell’etichettatura nutrizionale.
Per tolleranze si intendono le differenze accettabili tra i valori nutritivi dichiarati nell’etichetta e quelli constatati nei controlli ufficiali. Il valore misurato deve collocarsi entro le tolleranze applicabili al valore dichiarato durante l’intero periodo di conservabilità.
D’altro canto i valori dichiarati devono avvicinarsi ai valori medi stabiliti per più partite di alimenti e non devono collocarsi agli estremi di una determinata fascia di tolleranza. Il contenuto delle linee guida è continuamente riveduto e aggiornato per tenere conto dell’esperienza acquisita dalle autorità competenti o delle nuove conoscenze. La linea guida distingue tra:
– tolleranze applicabili alla dichiarazione nutrizionale per alimenti diversi dagli integratori alimentari
– tolleranze applicabili alle vitamine e ai minerali presenti negli integratori alimentari
– tolleranze per il controllo della conformità delle quantità di sostanze nutritive e di altre sostanze con le quantità stabilite dal Reg.(CE) n.1924/2006 e per il controllo delle quantità di vitamine e minerali aggiunti agli alimenti conformemente al regolamento (CE) n.1925/2006.
Inoltre, in Italia, è possibile fare riferimento alla Circolare 30 ottobre 2002, n.7 che fissa i limiti di accettabilità dei tenori nutrizionali dichiarati in etichetta per i prodotti disciplinati dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.111 (ex prodotti dietetici) (8). Per tutte le sostanze per le quali non è definita una tolleranza, generalmente si applica il limite analitico del metodo utilizzato.
Arrotondamenti
La Commissione ha pubblicato anche delle linee guida sugli arrotondamenti dei valori nutrizionali, in quanto questi rappresentano dei fattori in grado di influenzare la fissazione delle tolleranze. Obiettivo della Commissione è quello di evitare un livello di precisione dei dati non veritiero e di definire cosa si può considerare come una “quantità trascurabile”. Gli arrotondamenti si applicano solo in un momento successivo alla determinazione del calcolo dei nutrienti.
Requisiti linguistici e dimensioni dei caratteri
La dichiarazione nutrizionale va riportata nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese in cui viene commercializzato il prodotto. Qualora l’alimento venga commercializzato in più paesi, le informazioni andranno tradotte in tutte le lingue. Per i prodotti destinati alla vendita in più paesi non è possibile riportare la dichiarazione nutrizionale, sia nel formato previsto dal regolamento, sia in un formato diverso, come ad esempio quello previsto per gli Stati Uniti o per il Canada. Inoltre, come per tutte le indicazioni obbligatorie, anche alla dichiarazione nutrizionale si applicano le disposizioni previste dall’articolo 13 del regolamento volte ad assicurare chiara leggibilità. Tali dimensioni devono essere rispettate anche per le informazioni nutrizionali ripetute su base volontaria.
Espressioni grafiche supplementari
Il regolamento apre la strada alla possibilità di utilizzare delle forme di espressione e presentazione supplementari, purché siano rispettati i requisiti previsti dall’articolo 35. Il più comune di questi è rappresentato dal Traffic Light inglese. In merito a queste modalità di presentazione aggiuntive, la Commissione presenterà una relazione entro il 13 dicembre 2017 e potrà adottare degli atti di esecuzione per disciplinare e armonizzare la materia.
Quadro sanzionatorio
In assenza di uno specifico quadro sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni previste dal regolamento, è necessario procedere effettuando delle valutazioni caso per caso. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative relative all’etichettatura, è bene tenere in considerazione che fintanto che la normativa nazionale, il D.Lgs. n.109/92 (9), non verrà modificata o abrogata, rimane in vigore per quelle parti che non trovano riscontro nel regolamento come per l’appunto il regime sanzionatorio. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una propria circolare, ha provveduto ad effettuare una concordanza tra le disposizioni del regolamento e quelle del succitato decreto legislativo (10); risultano quindi sanzionabili tutte le previsioni riportate nel regolamento che erano già previste nel decreto legislativo, qualora non sia mutato il relativo precetto in ogni suo aspetto oggettivo e soggettivo. Tuttavia, un’informazione nutrizionale non corretta potrebbe ricadere nell’ambito di applicazione di molteplici norme (11). Ad esempio, laddove il fatto non costituisca più grave reato, potrebbe essere oggetto delle disposizioni normative sancite dal codice del consumo, per quanto riguarda le pratiche commerciali sleali, e dal codice di autodisciplina pubblicitaria. L’AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza sul Mercato) ad esempio, potrebbe risultare competente in materia, qualora le informazioni nutrizionali dichiarate fossero a sostegno di un’indicazione nutrizionale ai sensi del Reg. (CE) 1924/2006.