Gabriella Ferraris • Avvocato in Milano – avv.gabriella.ferraris@gmail.com
Il Regolamento (CE) n.1223/2009 tiene in particolare considerazione la sicurezza; lo dimostrano le norme che lo compongono. La lista delle sostanze il cui impiego è vietato o limitato, l’obbligo di composizione e tenuta di un fascicolo con tutte le informazioni specifiche del singolo cosmetico, la valutazione di sicurezza dell’esperto, gli obblighi di informazione in etichetta sui componenti e la cosmeticovigilanza sono tutte prescrizioni che hanno come finalità quella di far arrivare sul mercato solo cosmetici sicuri.
L’operatore che immette il prodotto sul mercato con il proprio marchio è la persona responsabile del cosmetico. Ogni cosmetico deve far capo a una persona responsabile, la quale garantisce il rispetto delle disposizioni relative alle sostanze, alle pratiche di buona fabbricazione, della completezza del fascicolo informativo, dell’esaustività della relazione del valutatore della sicurezza, così come della veridicità e completezza delle informazioni in etichetta e delle dichiarazioni riportate nella presentazione e pubblicità del cosmetico, nonché del controllo post vendita.
Anche quando le attività di ricerca e sviluppo e di produzione sono svolte da aziende terze, la persona responsabile, garante dell’osservanza delle disposizioni che riguardano la composizione del prodotto, può essere chiamata a rispondere delle irregolarità del cosmetico immesso sul mercato. Ugualmente per la valutazione della sicurezza, benché debba essere effettuata da un esperto in possesso di specifiche competenze, è la persona responsabile che garantisce che tale adempimento venga rispettato e che risponde della corretta osservanza delle disposizioni che ne disciplinano la compilazione. Sempre la persona responsabile deve assicurare che il cosmetico riporti in etichetta tutte le informazioni previste dalla norma sull’etichettatura e che le dichiarazioni riportate sulla confezione, così come nei testi pubblicitari, siano veritiere e non decettive.
In ogni settore la valutazione della sicurezza avviene secondo criteri diversi: la disciplina del settore alimentare prevede che gli alimenti sul mercato non presentino rischi; nel settore farmaceutico si ammette l’immissione in commercio di prodotti efficaci nel prevenire o contrastare una malattia anche quando presentino un margine di rischio, purché questo sia proporzionato al beneficio che può apportare. Per i cosmetici il legislatore prescrive che: “I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili”.
Ma perché e come il cosmetico può essere pericoloso?
Il cosmetico è di uso topico: si applica all’esterno del corpo umano, ma l’epidermide e le mucose, sedi di applicazione di questo tipo di prodotto, sono il punto di contatto dell’organismo con il mondo esterno. Di conseguenza i cosmetici, penetrando nei tessuti, possono creare danni allo stesso modo in cui possono produrre benefici. Il pericolo può anche derivare dalla sede di applicazione del cosmetico e all’esposizione del consumatore, in ragione della forma in cui è presentato il cosmetico e alle modalità di applicazione.
Il cosmetico può essere pericoloso sia per ragioni che riguardano la fase formulativa e produttiva sia per ragioni che riguardano l’uso che ne viene fatto da parte del consumatore o anche dall’utilizzatore professionale. I rischi, infatti, possono derivare dalla presenza nel prodotto di sostanze nocive (ossia pericolose per la salute umana) o comunque inappropriate, ma anche da informazioni non corrette o da omissioni relative all’uso che può essere fatto del prodotto, così come riportate nella presentazione in etichetta e/o in pubblicità. Dunque, anche un cosmetico sicuro dal punto di vista della sua formulazione può costituire un pericolo se il consumatore o chi lo utilizza non viene messo nella condizione di conoscere le corrette modalità d’uso. Trattare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza del cosmetico non è possibile in questo contesto, e dunque ci limiteremo ad approfondire gli articoli del Regolamento cosmetici che riguardano i pericoli che possono derivare dalle sostanze che compongono il cosmetico.
Il capo IV è dedicato alle “restrizioni applicabili a determinate sostanze” e comprende gli articoli dal 14 al 17 […]
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