Botanicals negli integratori alimentari


Botanicals negli integratori alimentari

Pubblicato l’elenco definitivo

Armando Antonelli

Panoramica generale
Il Ministero della Salute, autorità competente in materia di integratori alimentari in Italia, ha pubblicato sul proprio sito l’allegato I del Decreto dirigenziale 9 gennaio2019, che va a sostituire l’allegato I del Decreto 10 agosto 2018, recentemente entrato in vigore, che disciplina l’impiego di sostanze e preparati vegetali (cosiddetti botanicals) negli integratori alimentari.
Il suddetto elenco contiene dunque le piante e le relative parti ammesse per l’utilizzo negli integratori alimentari, corredate in alcuni casi da disposizioni supplementari per l’impiego.
L’elenco è affiancato dalle indicazioni relative agli effetti fisiologici ascrivibili ai botanicals che non sono parte integrante del DM 10 agosto 2018 come modificato nell’allegato 1 dal decreto 9 gennaio 2019, ma sono delle linee guida ministeriali in materia. L’introduzione all’allegato I specifica come tali effetti siano impiegabili in attesa della definizione dei claims sui botanicals e che essi sono volti ad ottimizzare le funzioni dell’organismo nell’ambito dell’omeostasi secondo il modello definito dal Consiglio d’Europa (Homeostasis, a model to distinguish between food, including food supplements, and medicinal products, 07/02/2008).
Le piante e le relative parti ammissibili della lista BELFRIT messa a punto con le Autorità competenti di Belgio e Francia, che non erano comprese nell’allegato 1 del DM 9 luglio 2012, sono confluite nel suddetto allegato I. È stato dunque centrato l’obiettivo di tornare ad una lista unica di piante ammesse per l’impiego negli integratori come fonte di sostanze e preparati vegetali, aggiornata in base a nuove evidenze e per gran parte armonizzata (con Francia e Belgio) grazie al progetto BELFRIT, che va di fatto a sostituire il ‘vecchio’ (allegato 1 del DM 9 luglio 2012). Il Ministero della Salute ribadisce infine come sostanze, preparati ed estratti ottenuti dalle piante elencate ma privi di una storia di consumo significativo si configurano come Novel Food ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2283.

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