L’importanza del microbiota cutaneo per la cura e la salute della pelle

APPROFONDIMENTI
COSMETICI

C. Ceresa, B. Hernandez, L. Fracchia

Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università del Piemonte Orientale, Novara

L’importanza del microbiota cutaneo per la cura e la salute della pelle

Quando la maggior parte delle persone pensa ai microrganismi, inevitabilmente li associa a una condizione patologica, a infezioni o malattie, senza considerare l’importante ruolo che essi svolgono costantemente nel nostro organismo. Nel 2012, i National Institutes of Health statunitensi hanno promosso l’iniziativa “Progetto microbioma umano”, che si prefigge l’obiettivo di identificare e caratterizzare i microrganismi presenti sul o nell’organismo umano così come il loro rapporto con lo stato di salute e di malattia. Da allora, il microbioma ha rappresentato un argomento di grande interesse in svariati settori (alimentare, sanitario, cosmetico) con un valore di mercato globale stimato, entro il 2028, in 2,2 miliardi di dollari (1). Il termine microbioma, introdotto dal premio Nobel Joshua Lederberg, descrive l’intero patrimonio genetico dei microrganismi di un particolare habitat. Un tempo il termine microbioma veniva associato prevalentemente ai microrganismi che vivono nell’intestino, ma ora sappiamo che queste microscopiche forme di vita si trovano anche nella bocca, sulla pelle e in altre sedi corporee. Le conoscenze sui microrganismi che abitano la pelle sono relativamente nuove e sono considerate l’ultima tendenza nella scienza medica e nell’industria cosmetica. Grandi aziende, come Johnson & Johnson e L’Oreal, hanno già iniziato ad applicare le competenze acquisite negli anni passati per la realizzazione di prodotti che creino un perfetto equilibrio con il microbioma cutaneo, che lo nutrano e ne possano sfruttare il pieno potenziale per il benessere della pelle.

In questo articolo verranno descritte le principali specie microbiche che compongono il microbiota cutaneo, inteso come l’insieme dei microrganismi che colonizzano un particolare habitat in un determinato periodo di tempo, e le interazioni che si sviluppano tra di esse con l’obiettivo di comprendere il loro ruolo nel benessere e nei disturbi della pelle. Infine, verranno presentati alcuni studi scientifici che descrivono potenziali applicazioni in ambito cosmetico di prebiotici, probiotici e postbiotici con effetti migliorativi per la salute cutanea. […]

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Microplastiche e prodotti cosmetici: un futuro difficile

APPROFONDIMENTI
NORMATIVI

F. Rapolla

Scientific Affairs Manager, CTPA

Microplastiche e prodotti cosmetici: un futuro difficile

Un’analisi complessiva della proposta di legge che regola l’uso delle microplastiche

Il settore cosmetico prende seriamente il problema dell’inquinamento ambientale causato dalle plastiche, di qualsiasi tipo. Inoltre, il settore cosmetico supporta proposte di legge avanzate dalle autorità per minimizzare l’inquinamento ambientale causato dalle plastiche, purché sia equilibrato.

L’argomento delle plastiche e microplastiche è diventato un “hot topic” negli ultimi anni, in particolare per quanto riguarda il loro impatto sull’ambiente marino. Le “microsfere” di plastica, comunemente usate nei prodotti cosmetici per le loro proprietà esfolianti, sono state le prime a essere vietate nell’uso dei prodotti cosmetici a risciacquo in vari Paesi dell’Unione Europea tra il 2017 e il 2019; tra questi Paesi troviamo il Regno Unito (1-4), la Svezia (5), l’Irlanda (6), la Francia (7) e l’Italia (8). La proposta di restrizione REACH sulle microplastiche include il divieto d’uso delle microsfere di plastica su tutto il territorio europeo (9).

Da qui, l’argomento si è sviluppato ulteriormente a livello europeo con varie iniziative che hanno portato all’adozione da parte della Commissione Europea della Strategia Europea contro le plastiche (10). Parte di questa strategia include la proposta di restrizione per l’uso di microplastiche in vari settori. In questo testo verranno approfonditi i contenuti della restrizione e saranno illustrati dei criteri di valutazione per accertare se un proprio prodotto rientra nella definizione di microplastica.

Il termine “microplastiche” si riferisce a pezzettini molto piccoli di plastica che si trovano nell’ambiente marino. Queste microplastiche possono avere varie origini, dalla rottura di materiali di imballaggio ad altre particelle che sono direttamente rilasciate nell’ambiente. L’emissione di microplastiche nell’ambiente coinvolge diversi settori, tra cui quello tessile, automobilistico, polveri dell’inquinamento cittadino, rivestimenti, materiali plastici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale. Solamente il 2% di queste emissioni viene dal settore cosmetico (11). In particulare, la European Chemicals Agency (ECHA) ha stimato (12) che il rilascio di microplastiche dal settore cosmetico è dello 0,03% rispetto al totale ammontare della plastica smaltita é […].

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Buona fabbricazione dei cosmetici

ARTICOLI

F. Mancini

Consulente tecnico-regolatorio e formatore nel settore cosmetico

Buona fabbricazione dei cosmetici

Dalla teoria alla pratica

Le norme di buona fabbricazione (GMP) sono le linee guida di riferimento per la produzione dei cosmetici, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1223/2009, articolo 8. In questo testo vengono descritti i punti principali della norma UNI EN ISO 22716:2008 (GMP) e si riportano alcuni esempi pratici di problematiche che possono presentarsi durante le attività lavorative di un’azienda di produzione. Si evidenzierà come la conoscenza dell’applicazione della normativa possa permettere di gestire tali criticità ed evitare che si ripresentino. Si metterà in rilievo l’importanza della certificazione volontaria come strumento di autocontrollo.

Good manufacturing practices in cosmetic
From theory to practice
The Good Manufacturing Practice (GMP) are the reference guidelines for cosmetic production, in compliance with the provisions of the Cosmetic Regulation (EC) n. 1223/2009, article 8. In this paper are reported the main points of UNI EN ISO 22716:2008 (GMP) and some practical examples of set of problems that may arise during work in a manufacturing company. It is highlighted how the importance of the knowledge of the legislation and its application can allow to manage the critical issues and prevent them from repeating. The importance of voluntary certification as a self-monitoring tool is stand out. […]

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Prima che l’illusione si sia mossa

EDITORIALE
COSMETIC TECHNOLOGY 2, 2023

Anna Caldiroli

Direttore scientifico
di Cosmetic Technology

Prima che l’illusione si sia mossa

1753, Cappella Sansevero, Napoli. Cristo giace coperto da un velo sottilissimo. Guardandolo si coglie qualche spasmo muscolare di un uomo pervaso dalla fatica, si avverte un debole respiro, gli occhi aprirsi, la sofferenza patita, che il giaciglio sia confortevole. Ebbene, è un falso! L’uomo sofferente è indiscutibilmente un prodigio ma… non è un uomo e non ha un velo: è un unico meraviglioso blocco di marmo. Le sembianze talmente umane da farci pensare che, se avesse avuto un po’ più di forze in corpo, si sarebbe potuto alzare non lo allontanano dalla sua vera natura: è inorganico. Non c’è traccia di un cuore che batte e non c’è respiro. Davanti a tanta perfezione, il nostro occhio si arrende: vede qualcosa di dimensionalmente simile a un uomo, le fattezze sovrapponibili, empatizza con lo strazio fino a farlo vivere.

2023, ufficio, Milano. Mi propongono di fare un confronto tra la risposta di un professionista degli affari regolatori e quella dell’intelligenza artificiale; un cliente invia un quesito relativo a come avrebbe dovuto strutturare l’etichetta di un suo prodotto. Rispondo. Poi, leggo quanto proposto dall’intelligenza artificiale. Con mia sorpresa trovo un testo ben organizzato con riferimenti a quanto citato dal cliente e alle sue necessità, riferimenti di carattere generale alla norma e un suggerimento operativo, una buona sintassi, senza ripetizioni. Se non avessi padroneggiato l’argomento, io a quella spiegazione delle restrizioni d’uso avrei potuto credere.

Quante informazioni non veritiere ma ben confezionate potranno essere realizzate, con uno sforzo minimo? Un’amica quando le ho raccontato l’esperienza mi ha presentato il caso tesi di laurea. Se è vero che la tesi dovrebbe essere vissuta come un momento per far confluire il proprio sapere in un progetto, in questo modo, potrebbe essere ridotto alla mera esecuzione di un compito zeppo di prodezze linguistiche ma senza che questo offra la possibilità di cimentarsi e sperimentare.

In cosmetica, fiumi di prodotti destinati a individui diversi per età, genere, potere di spesa ecc. se da una parte, il consumatore è attento e dedito alla ricerca di informazioni su ciò che acquista, dall’altra è ancora più preoccupato degli effetti avversi. Per questo, in molti, come alternativa ai convenzionali, prediligono i prodotti naturali ritenuti maggiormente sicuri. La domanda è: come delle notizie false (o parzialmente vere, aggiungo io) possono insinuarsi nel consumers’ decision-making?Per quanto appena affermato, probabilmente molto! Inoltre, le informazioni vengono rapidamente diffuse attraverso i social; addirittura una percentuale significativa della popolazione americana si affida alle piattaforme per informarsi. Se da un lato, i social media favoriscono le interazioni tra gli individui e sono utilizzati dai brand per propagarsi capillarmente, dall’altro, la veridicità delle notizie è un aspetto critico, anche considerando la valanga di novità “dubbie” che diffondendosi rapidamente in alcuni casi possono danneggiare le imprese. Nella verifica dei contenuti online – così come nella revisione dei testi – la soluzione passa per la verifica di dati e fonti; se l’intelligenza artificiale può intervenire e sostituirsi all’uomo nell’esecuzione di lavori ripetitivi restituendo tempo, potrebbe addirittura essere messa all’opera per scovare i falsi e limitarne la divulgazione2.

1.Sushant K, Shalini Ta, Satish K et al. Purchasing natural personal care products in the era of fake news? The moderation effect of brand trust. J Retail Consum Serv. 2021;63.
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102668 

2.Obadă DR, Dabija DC. “In Flow”! Why Do Users Share Fake News about Environmentally Friendly Brands on Social Media?. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(8):4861.

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Pronuncia n. 31/2022 del 31 gennaio 2023

Pubblicità sotto la lente

1 Art. 2 Comunicazione
commerciale ingannevole.

2 Art. 23 Prodotti cosmetici
e per l’igiene personale.

Pronunce del Giurì dell’Autodisciplina pubblicitaria

Pronuncia n. 31/2022 del 31 gennaio 2023

a cura della Redazione di CEC editore

Con provvedimento n. 31/22, emesso in data 17 novembre 2022, il Comitato di Controllo ha ingiunto ad … di desistere dalla diffusione del telecomunicato relativo al prodotto , rilevato sulle reti  nel novembre 2022 e ritenuto manifestamente contrario agli artt. 2 e 23 del Codice di Autodisciplina.

Il Comitato ha contestato che «nello stesso contesto» venissero pubblicizzati due prodotti, un farmaco indicato in caso di infezioni vaginali, e un cosmetico consigliato in caso di “prurito esterno”, “bruciore” e “irritazione”, con l’indicazione “lenisce”, “protegge”, “previene”.

Secondo il Comitato di Controllo, tale successione narrativa, che riguarda nella prima parte dello spot un medicinale, e nella seconda un cosmetico, generava, in violazione dell’art. 2 CA1, potenziale ambiguità, inducendo il consumatore a ritenere che il prodotto cosmetico fosse suscettibile di svolgere un’azione protettiva e preventiva sulle cause collegate alle infezioni descritte nella prima parte dello spot.

Sempre secondo il Comitato, le affermazioni veicolate erano in contrasto con l’art. 232 co. 2 CA, in quanto suscettibili di confondere il consumatore sulla natura del prodotto pubblicizzato, inducendo una confusione tra cosmetico e  medicinali.

Per l’opponente, l’effetto della seconda parte dello spot rispetto alla prima, in quanto la causa dei sintomi è resa evidente dall’aggettivo “esterno”, nominato per prima cosa in relazione al prurito indicante il disagio. Seguendo questa interpretazione apparirebbe quindi chiara la condizione richiesta: che “venga effettuato riferimento a situazioni di alterazione cutanea derivanti da fattori esterni”. In ultima analisi, in relazione all’uso del termine “irritazione”, l’esponente ha prodotto molteplici esempi di cosmetici qualificati per la loro azione anti-irritante.

Con nota datata 30 novembre 2022, il Comitato di Controllo ha giudicato non convincenti le ragioni addotte dall’opposizione, facendo rilevare che non è stata messa in discussione l’efficacia del prodotto, bensì la sua comunicazione. Secondo il Comitato è la successione narrativa fra la prima e la seconda parte dello spot «in assenza di una qualsiasi indicazione sulle diverse cause dei sintomi indicati nella seconda parte», a rendere ambigua la comunicazione, inducendo il pubblico a ritenere che il prodotto cosmetico sia suscettibile di svolgere una qualche azione protettiva e preventiva su situazioni di tipo patologico quali le infezioni; in particolare, l’uso del termine “irritazioni”, ampiamente tollerato per esempio nel settore dei prodotti per la barba, nel quale l’irritazione è dovuta a fattori meccanici, non sarebbe tollerabile nel settore preso in esame. Inoltre, secondo quanto specificato dal Comitato, la contestata dicitura “leggere attentamente le avvertenze”,  difesa dall’opponente tramite riferimento al Reg. UE 1223/2009, non troverebbe riscontro nella fonte citata, che si limita a chiedere di specificare sull’imballaggio o sulla confezione del cosmetico eventuali particolari precauzioni per l’impiego dello stesso.

In data 1° dicembre 2022 il Presidente del Giurì, vista la nota del 30 novembre 2022 con la quale il Comitato di Controllo ha ritenuto non convincenti le ragioni dell’opposizione all’ingiunzione di desistenza n. 31/22, disponeva ex art. 39 CA la convocazione delle parti avanti il Giurì, per la data del 31 gennaio 2023.

In data 27 gennaio 2023 presentava memoria difensiva ribadendo l’assenza di qualunque effetto di trascinamento della prima parte dello spot sul secondo, sottolineando che il telecomunicato si presenta suddiviso in due parti distinte e non collegate tra loro.  Segnalava anche come il termine “irritazione” non sia stato enunciato in maniera isolata, bensì unitamente ad altri sintomi, (prurito esterno e bruciore), evidenziati in sequenza e anteriormente al termine “irritazione”. Ciò atto a spiegare come l’effetto complessivo della comunicazione contenuta nella seconda parte dello spot sia diverso da quanto recepito dal Comitato di Controllo, mentre la causa dei sintomi segnalati sarebbe resa evidente da quell’aggettivo, “esterno” che, nominato per primo in relazione al prurito, chiarirebbe il significato causale dell’irritazione.

Il Comitato ha osservato come, secondo l’inserzionista, la comunicazione sarebbe declinata con uno spot chiaramente diviso in due parti, relative a due diversi prodotti, prive di una successione narrativa e marcate da una netta cesura, tale da impedire un effetto di trascinamento del primo messaggio sul secondo, ma tale tesi sarebbe infondata, poiché risulterebbe evidente dalla successione delle immagini che lo spot è unico, diviso in due parti, nelle quali si rappresenta la stessa scena, seppur raccontata da due diverse protagoniste, inoltre la voce fuori campo, effettuando il collegamento fra le due parti, afferma “E, in caso di prurito esterno, bruciore, irritazione”, congiungendo le due azioni.

Inoltre, sempre secondo il comitato, la rapida sequenza delle immagini video non consente al consumatore medio di capire che la diversità di prodotto oggetto del messaggio fra la prima e la seconda parte. Secondo il Comitato, la presenza di un’evidente continuità narrativa determinerebbe, pertanto, un effetto di trascinamento e di conseguenza una ambiguità del messaggio, da ritenersi così in contrasto con l’art. 2 CA. Inoltre, la descrizione del prodotto apparirebbe carente in ordine alla origine di tali fattori di disagio, nonché in contrasto con il Reg.1223/2009 sui prodotti cosmetici e con l’art. 23 CA.

L’Art. 23 in modo esplicito afferma che i prodotti cosmetici debbano avere uno scopo esclusivo o prevalente, di protezione e mantenimento in buono stato delle superfici esterne del corpo umano, ipotesi che non pare essere quella rappresentata dall’inserzione. Per quanto riguarda la seconda parte dell’art. 23, relativa alla comunicazione commerciale dei prodotti cosmetici, pur potendo presentare detti prodotti come aventi caratteristiche sussidiarie per la prevenzione di particolari situazioni patologiche, non deve indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici o per l’igiene personale con i medicinali, curativi. Nel caso della comunicazione di si tratterebbe non di caratteristiche sussidiarie, ma di funzione primaria esercitata dal cosmetico …. Un ulteriore elemento di contrarietà all’art. 23 sarebbe poi dato dall’utilizzo del termine “prevenzione”.

In merito all’utilizzo di questi termini si è espresso anche il Ministero della Salute con una circolare 2003, ove si afferma che le aggettivazioni di termini come “dolore, infiammazione, ustione, irritazione etc.”, non sono ammesse perché in contrasto con la normativa cosmetici e ricadenti nel campo di applicazione della normativa medicinali.

Il Giurì ha constato che il videomessaggio  è caratterizzato da uno spot della durata di 25 secondi, con il quale vengono proposti al consumatore dapprima un prodotto medicinale, , destinato al trattamento di infezioni di natura batterica quali vaginosi e candida, e a seguire, un prodotto cosmetico, , idoneo al trattamento di fastidi esterni dell’area genitale femminile, quali prurito, bruciore, irritazione. Il messaggio è strutturato con una scansione temporale rapida, entro la quale si susseguono, per i due prodotti, rappresentazioni di donne diverse, alla scrivania, con un’evidente manifestazione di disagio nella postura, ed una voce di sottofondo che accompagna le immagini. Il tutto interrotto da un packshot per il prodotto medicinale e da immagini grafiche.

Il Giurì ha constato poi che, ad avviso del Comitato di Controllo, tale successione narrativa creerebbe un “effetto di trascinamento”, generando, in violazione dell’art. 2 CA, potenziale ambiguità foriera di errore per il consumatore, in quanto capace di indurre a ritenere che il prodotto cosmetico sia suscettibile di svolgere azione protettiva e preventiva anche su cause di natura patologica, collegate alle infezioni descritte nella prima parte dello spot. Sempre secondo quanto prospettato dal Comitato, le affermazioni veicolate relativamente a si porrebbero in contrasto con l’art. 23 CA, in quanto suscettibili di indurre in errore le consumatrici sulla natura del prodotto pubblicizzato.

Il Giurì ha spiegato quindi che la comunicazione commerciale che ha per oggetto prodotti indirizzati alla cura della persona, trova un limite nel disposto dell’art. 23 CA, nel suo 2° comma, per il quale «Tale comunicazione commerciale [quella relativa ai prodotti cosmetici e per l’igiene personale] pur potendo presentare detti prodotti come aventi caratteristiche sussidiarie per la prevenzione di particolari situazioni patologiche, purché a tale scopo abbiano formule e ingredienti specifici, non deve indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici o per l’igiene personale con i medicinali, con i presìdi medico-chirurgici, con i dispositivi medici e coi trattamenti curativi». Un limite, questo, tanto più rimarchevole «quando la comunicazione commerciale si trovi sul periglioso bordo della distinzione tra medicinale e cosmetico, anche perché l’interesse dell’acquirente si concentra sulla descrizione dei vantati effetti del prodotto più che sulla sua effettiva composizione (Pronuncia 47/2021)».

Il Giurì ha ritenuto quindi che, osservato nel suo complesso, il videomessaggio diffuso da , in assenza di qualsiasi menzione di una causa non patologica per i fastidi rappresentati nella seconda parte dello spot, ed unitamente alla piena sovrapponibilità dei sintomi dichiarati, potesse indurre, anche in ragione della terminologia impiegata ad illustrare il cosmetico , che esula dal campo di azione dei cosmetici, il consumatore a pensare che il cosmetico possa svolgere una funzione in relazione a qualunque causa dei sintomi descritti, così determinando la contrarietà del messaggio all’art. 23 CA.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’articolo 23 del Codice di Autodisciplina e pertanto ne ordina la cessazione.

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L’innovazione e la tecnologia sono più veloci della legislazione?

approfondimenti normativi

S. Morel, K. Gega

Dipartimento di Scienze del Farmaco, Novara

L’innovazione e la tecnologia sono più veloci della legislazione?

Quadro generale relativo a prodotti cosmetici e medicinali

L’unica costante nel mondo dei medicinali e dei prodotti cosmetici è il continuo sviluppo dell’innovazione e delle tecnologie a essi correlate. In questo lavoro verranno prese in esame l’innovazione e le regolamentazioni di cosmetici e medicinali al fine di valutare come l’una incide sulle altre e viceversa.

Siamo tutti consapevoli del progresso e dell’impatto dei prodotti medicinali e cosmetici, nonché della tecnologia nelle nostre vite, specialmente negli ultimi decenni. I nuovi medicinali hanno avuto un grande effetto sull’aspettativa di vita della popolazione, hanno cambiato il corso di alcune malattie e ridotto i costi sanitari prevenendo o ritardando la progressione della malattia o le complicanze per la stragrande maggioranza dei pazienti in tutto il mondo (1). Il settore sanitario è entrato nella nuova fase della “medicina moderna” grazie a significativi progressi tecnologici che hanno un impatto specifico anche in ambito farmaceutico e cosmetico (2). Non da ultimo, il fatto che, facendo riferimento a diversi strumenti per valutare l’impatto dei prodotti sulla qualità di vita delle persone, emerge che i cosmetici hanno via via semplificato la vita quotidiana dei consumatori, avendo anche un impatto positivo sull’autostima delle persone (3). […]

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Detersione e idratazione: il futuro di due funzionalità cosmetiche interdipendenti

OPINION LEADER

E. Mignini

Direttore Generale SICC, Membro del Comitato Scientifico di Cosmetic Technology

Detersione e idratazione: il futuro di due funzionalità cosmetiche interdipendenti

La pelle è l’organo più esteso e uno dei più complessi del corpo umano; personalmente credo anche che sia uno dei meno conosciuti, soprattutto per quanto riguarda la funzionalità degli strati superficiali.

Lo strato corneo, lo strato più esterno del nostro organismo, ha un comportamento simile a quello di una spugna nel cedere e assorbire umidità. Perciò, quanto più esso è integro e compatto tanto più potrà assolvere a questa indispensabile funzione protettiva; quanto più è distrutto o dilatato tanto più sarà predisposto alla perdita di umidità e quindi saranno accentuati i fenomeni di desquamazione (forfora secca sul cuoio capelluto), ruvidità, prurito. La carenza di un adeguato tenore di acqua nella pelle si manifesta con le note alterazioni indesiderate e chiaramente percepibili (desquamazione, ruvidità, prurito) e tende a indebolirne le funzioni protettive.

L’idratazione cutanea deve essere perciò considerata come il processo per mezzo del quale il contenuto idrico della pelle viene incrementato e durevolmente mantenuto al di sopra della soglia di manifestazione di quell’insieme di espressioni che vengono indicate come “pelle secca”.

La promessa di idratazione cutanea è forse quella che più frequentemente il prodotto cosmetico rivolge al consumatore e si trova variamente esplicitata nell’etichettatura e in pubblicità anche se le conoscenze su questo tema non sono ancora complete e i risultati riportati dalla numerosa letteratura scientifica sono spesso contraddittori. […]

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Deodoranti o antitraspiranti? Questo è il dilemma!

REVIEW

M.C. Giampà

Farmacista Cosmetologa

Deodoranti o antitraspiranti? Questo è il dilemma!

Strategie green per la correzione degli odori corporei e le alternative agli ingredienti “sotto accusa”

ABSTRACT

Deodorants or antiperspirants? That is the question!

Green strategies for the correction of body odors and alternatives to ingredients “on trial”

The events of recent times concerning talc and aluminum salts, have led deodorant and antiperspirants producers to remake their formulations, replacing ingredients that have always been used for body deodorization with less “incriminated” molecules. Specifically, this article presents small scientific reviews of functional raw materials, used in deodorants and antiperspirants, and also suggests alternatives compatible with natural cosmetics (triethyl citrate, sage essential oil and thyme essential oil, corn starch and rice starch, witch hazel extract) chosen according to the different needs of consumers.

RIASSUNTO

Gli avvenimenti degli ultimi tempi riguardanti il talco e i sali di alluminio hanno portato i produttori di deodoranti e di antitraspiranti a rivedere le loro formulazioni, sostituendo ingredienti da sempre utilizzati nel campo della deodorazione corporea con molecole meno “incriminate”. In questo articolo vengono presentate brevi review scientifiche di materie prime funzionali, utilizzate nei deodoranti e negli antitraspiranti, proponendo anche alternative compatibili con la cosmesi naturale (trietilcitrato, olio essenziale di salvia e olio essenziale di timo, amido di mais e amido di riso, estratto di amamelide) scelte in base alle differenti esigenze dei consumatori.

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C’è un ponte, vai oltre

EDITORIALE
COSMETIC TECHNOLOGY 1, 2023

Anna Caldiroli

Direttore scientifico
di Cosmetic Technology

C’è un ponte, vai oltre

Ad accompagnarmi in questo numero “del CT” la violoncellista del dipinto di Róbert Berény che reputo innovativa poiché il rosso usato per gli abiti catalizza l’attenzione e non si può prescindere dall’osservazione dell’opera senza che risuoni “un motivetto” nella testa del visitatore della Magyar Nemzeti Galéria, fino a sentirlo. Una totale cattura dei sensi. Berény con i suoi colori a olio ha fermato su tela qualcosa di solo apparentemente bidimensionale.

Ultimamente, mi sono soffermata a pensare al significato di innovazione che ho spesso accostato a inventare. Creare da zero qualcosa venuto dal guizzo geniale e visionario del suo ideatore oppure nata per errore, una novità strabiliante in cui si è finiti per inciampare (la storia è piena di esempi: dall’America alla penicillina e via discorrendo).

Inventare perché? Per soddisfare bisogni esistenti oppure far sorgere bisogni che non si immaginava di avere ed ecco la soluzione (chi non si ricorda la Christmas Card e i suoi 100 SMS al giorno è solo molto giovane).

Innovare può voler anche dire avere uno sguardo nuovo su qualcosa di esistente, stravolgendolo se vogliamo. Pensiamo alla comunicazione pubblicitaria: l’abbiamo sempre avuta a portata di occhio (cartellonistica verticale) oppure nel cielo, poi è arrivato qualcuno che ha pensato di metterla per terra. È rimasta a portata di occhio: la vista si è spostata verso il basso perché siamo noi che ci siamo ingobbiti a fissare gli smartphone quindi l’innovazione è stata l’orizzontalizzazione di qualcosa storicamente verticalizzato. Così, in aree strategiche quali le uscite di metro, cinema, teatri, università, centri commerciali ecc. compaiono messaggi pubblicitari al suolo quali outdoor media; alcuni sono una vera e propria bussola per aiutarci a raggiungere dei posti (caso tipico: il Fuori Salone del Mobile).

Ora la prima domanda: innovazione va d’accordo con regolamentazione? Non si può negare il fatto che viaggino a due velocità diverse e talvolta le novità vanno a incunearsi in aree grigie.

La seconda: innovazione a scapito della sicurezza? La (mia) risposta è no ma, anche in questo caso, non possiamo negare che qualcosa nato ieri non possa vantare una storicità d’uso e una reale ricchezza informativa. Per contro, la ricerca e l’innovazione hanno permesso di identificare nuove materie prime per sostituirne altre, utilizzate in passato nei cosmetici ma non solo, caratterizzate da profili di sicurezza migliori.

Una spinta nella direzione dell’innovazione arriva anche dal basso, dai consumatori e, in questo giocano un ruolo di primo piano anche i social media: alcuni ingredienti divenuti sgraditi – per svariate ragioni – vengono progressivamente abbandonati dall’industria che dovrà trovare delle valide alternative. Gli investimenti in termini di tempo e risorse economiche si concentrano pertanto alla messa a punto di nuove tecnologie, nuovi strumenti di testing e nuovi materiali di packaging tanto per citare alcuni esempi1. L’industria cosmetica – ad ampio spettro – è un punto di riferimento in tema di innovazione che resta l’affascinante mélange tra risorse, conoscenze e fattori produttivi nuovi ed esistenti2.

1Gonzalez T. The Business of Chemistry: The Effect of Chemical Innovation on the U.S. Cosmetics Market Chemistry. 17. 2021. https://scholarsarchive.library.albany.edu/honorscollege_chem/17

2Sarpaneswaran S, Chandran VGR, Suntharalingam C et al. Surviving the storm: Synergistic partnership of knowledge management, marketing and innovation strategies in the cosmetic industry. African J Sci Technol Innov Dev. 2022;14(5):1215-1226.

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Etichettatura ambientale degli imballaggi

REGULATORY

Sara Arnica

Responsabile regolatorio

Etichettatura ambientale degli imballaggi

I nuovi obblighi

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Lgs. 116/2020 – definito anche decreto rifiuti – che recepisce in un unico decreto due direttive europee: la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 che modifica la 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” contenute nel “Pacchetto Economia Circolare” (1). Il Decreto Lgs. 116/2020 introduce così delle modifiche sostanziali al D.Lgs. 152/2006 (cioè al Testo Unico Ambientale) tra cui quelle in materia di (a) servizi di gestione integrata dei rifiuti (artt. 1-2), (b) imballaggi (art. 3) e (c) sanzioni previste (art. 4). 

In questo quadro, l’attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 e della Direttiva (UE) 2018/852 impattano fortemente sull’etichettatura degli imballaggi. 

Il nuovo testo prevede sostanzialmente che tutti gli imballaggi, immessi al consumo sul territorio nazionale debbano essere opportunamente etichettati in base a tre riferimenti specifici:

norme UNI applicabili;

corretta modalità di raccolta;

Decisione 97/129/CE della Commissione.

Ciò, ponendo in capo ai produttori obblighi informativi e responsabilità riguardo la corretta etichettatura e sue relative sanzioni (1). 

Inizialmente, la modifica ha innescato numerosi dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda i contenuti da riportare in etichetta, i soggetti responsabili coinvolti e il perimetro dell’obbligo, sollevando preoccupazione nelle imprese data anche la tempistica ristretta per potersi adeguare alla normativa.

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