Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Lgs. 116/2020 – definito anche decreto rifiuti – che recepisce in un unico decreto due direttive europee: la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 che modifica la 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” contenute nel “Pacchetto Economia Circolare” (1). Il Decreto Lgs. 116/2020 introduce così delle modifiche sostanziali al D.Lgs. 152/2006 (cioè al Testo Unico Ambientale) tra cui quelle in materia di (a) servizi di gestione integrata dei rifiuti (artt. 1-2), (b) imballaggi (art. 3) e (c) sanzioni previste (art. 4).
In questo quadro, l’attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 e della Direttiva (UE) 2018/852 impattano fortemente sull’etichettatura degli imballaggi.
Il nuovo testo prevede sostanzialmente che tutti gli imballaggi, immessi al consumo sul territorio nazionale debbano essere opportunamente etichettati in base a tre riferimenti specifici:
norme UNI applicabili;
corretta modalità di raccolta;
Decisione 97/129/CE della Commissione.
Ciò, ponendo in capo ai produttori obblighi informativi e responsabilità riguardo la corretta etichettatura e sue relative sanzioni (1).
Inizialmente, la modifica ha innescato numerosi dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda i contenuti da riportare in etichetta, i soggetti responsabili coinvolti e il perimetro dell’obbligo, sollevando preoccupazione nelle imprese data anche la tempistica ristretta per potersi adeguare alla normativa.