Cara Piera, l’antidiva del teatro italiano, come hanno scritto di te.
Ti ricordo spigolosa, sagace, ironica, moderna, energica e passionale, come la tua Molly cara.
Dedicata a Piera Degli Esposti che da agosto di quest’anno non è più tra noi.
“My lady D’Arbanville, (…) your heart seems so silent.
Why do you breathe so low, why do you breathe so low?”.
Lady d’Arbanville, Cat Stevens
Durante il mese di ottobre ECHA ha pubblicato delle indicazioni utili1 per i registranti su come combinare in maniera affidabile dati alternativi, quindi non originati da test su animali (quali predizioni in silico, dati in vitro, ecc…), provenienti da diverse fonti, nell’ambito della valutazione degli effetti di sensibilizzazione cutanea delle sostanze chimiche. Questo consente di ridurre la necessità di eseguire test in vivo, ma, al tempo stesso, di proteggere le persone dalle allergie. Le indicazioni fornite sono in linea con quanto previsto dalla Guidance OECD2.
Si tratta indiscutibilmente di un grande passo avanti e coerente con le finalità stabilite dal Regolamento REACH che prevedono, tra le altre, di (i) assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, e di (ii) includere la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano.
Consideriamo, infatti, che anche se una sostanza chimica è impiegata solo in prodotti cosmetici ma esiste la possibilità di esposizione potenziale da parte dei lavoratori durante i processi produttivi, i requisiti previsti dal REACH in materia di approfondimento e raccolta o generazione di informazioni circa gli effetti che è in grado di provocare si applicano; questo significa che la sostanza, nell’ambito di questa normativa, potrebbe dover essere testata su animali anche se, come noto, le disposizioni del Regolamento incoraggiano l’uso di adattamenti (colonna 2 degli allegati da VII a X e allegato XI) e il test sugli animali dovrebbe essere considerato solo come l’ultima chance. Ciò non è contrario al blocco dell’immissione sul mercato di prodotti i cui ingredienti o i prodotti stessi e le formulazioni finali siano stati testati sugli animali, in quanto si tratta di una richiesta regolatoria imposta da un’altra norma.
In questo contesto, per lavoratori si intende coloro che sono coinvolti nella produzione e nella manipolazione di sostanze chimiche presso siti industriali e non chi utilizza un cosmetico nell’ambito della propria attività professionale (ad esempio parrucchieri, estetiste, ecc.).
In ultimo, non dobbiamo trascurare il fatto che per un prodotto cosmetico la valutazione imposta dal Regolamento “di prodotto” si focalizza sugli effetti della salute umana, mentre è lasciata nelle “mani” delle normative che disciplinano le sostanze chimiche (quali REACH e CLP) l’approfondimento degli effetti dei costituenti sull’ambiente, aspetto che sta acquistando sempre maggior rilievo anche nelle scelte dei consumatori. Anche a questo proposito, infatti, ai registranti è consentito di ricorrere ai test in vivo, come ultima risorsa, nell’ambito della valutazione degli effetti sull’ambiente3.
1echa.europa.eu/documents/10162/1128894/oecd_test_guidelines_skin_sensitisation_en.pdf/40baa98d-fc4b-4bae-a26a-49f2b0d0cf63?t=1633687729588
2Guideline No. 497: Defined Approaches on Skin Sensitisation (2021)
3echa.europa.eu/-/clarity-on-interface-between-reach-and-the-cosmetics-regulation
Pubblicato su Cosmetic Technology 5, 2021