L’anno è cominciato ormai da un pezzo alternando il giallo limone al rosso vermiglio, passando per un arancione carota. I nostri account social portano a galla quanto pubblicato un anno fa o più e, come direbbero i Tiromancino, “la descrizione di un attimo (…) un’emozione fortissima”. Quando succede a me, un sorriso malinconico va alla vita “di prima”, cioè prima che fossimo parcheggiati in questo tempo sospeso e ovattato dagli schermi dei nostri pc davanti ai quali spendiamo il tempo, senza con questo voler banalizzare il dolore di molti di noi per le perdite di persone care o economiche.
La fatica in questo momento resta e, è quasi inutile dirlo, ci accompagna nelle giornate che trascorriamo distanziati e mascherati. Prendendomi una licenza poetica (Giacomo, me lo concedi?), a volte mi sento come se fosse il venerdì del villaggio (perché sabato no, quello non si può certo dire), ma avverto il piede che è pronto sull’acceleratore per dare gas e (ri)partire.
In tutto questo panorama, gli appuntamenti regolatori da segnare in agenda non mancano e non si fanno attendere. Ne ricordo alcuni. La notifica delle composizioni di miscele al portale di ECHA (finalmente armonizzata. Si può dire? Qualche piccola differenza tra gli Stati c’è ma piccolina) ai sensi dell’art.45 del Regolamento CLP che, con il suo Allegato VIII (già più volte emendato), stabilisce quali elementi fornire all’Agenzia, come, quando e i casi in cui sarà necessario fare un aggiornamento di notifica. È sempre l’All.VIII a introdurre un nuovo codice (il codice UFI) che inizia a comparire sulle etichette di miscele classificate pericolose per effetti chimico-fisici o sulla salute umana. Il suo obiettivo è instaurare una relazione univoca tra se stesso e la composizione di miscela, così da agevolare la risposta in caso di emergenza sanitaria.
Fermi tutti! Ma non avevamo detto che per i cosmetici allo stato finito destinati all’utilizzatore finale il Regolamento CLP non si applica? Sì, certo, lo avevamo detto e continua a essere così, ma prima di giungere allo stato finito e prendere la “connotazione” di prodotto cosmetico, ciò che viene prima è una miscela, quindi…
Gli obblighi di notifica per qualcuno potrebbero già bussare alla porta perché, se è vero che è stato stabilito un periodo transitorio (1/01/2025, data entro la quale deve essere effettuata una notifica ai sensi dell’All.VIII per tutte le miscele immesse sul mercato sia nuove che esistenti), bisogna anche considerare che chi immette sul mercato miscele che non sono già state notificate secondo la legislazione nazionale deve conformarsi all’obbligo a partire dall’1/01/2021 se l’uso finale è del consumatore, ad esempio.
Più di qualche pensiero lo dà anche il Regolamento (UE) 2020/217, cioè il XIV ATP al CLP, che si applica a decorrere dall’1/10/2021 e che porta con sé la modifica dell’All.VI delle classificazioni armonizzate introducendo la classificazione come Carc. 2 H351 (inalazione) per il biossido di titanio (in polvere contenente ≥1% di particelle con diametro aerodinamico ≤10 μm).
C’è qualche altra sorpresa? (leggasi con tono sarcastico).
Diciamo che… ci sarebbe la modifica dell’All.II del Regolamento REACH (a opera del Regolamento (UE) 2020/878) che richiederà l’aggiornamento delle schede dati di sicurezza, però hanno dato tempo fino al 2022, quindi direi che ne parliamo un’altra volta.
Pubblicato su Cosmetic Technology 2, 2021